Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione"".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art5 · fonte su Normattiva