1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art1 · fonte su Normattiva