1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".
Testo vigente dal 21 maggio 2003
