1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al settimo comma, primo periodo, la parola: "venticinque" e' sostituita dalle seguenti: "cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni";
  • b)l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art22 · fonte su Normattiva