1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

  • a)parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II;
  • b)parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo comma dell'articolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;
  • c)parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202. 2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art30 · fonte su Normattiva