1. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 21 maggio 2003
