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Il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perche' in zone dichiarate inagibili, nonche' al trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate".

Testo in vigore dal 3 maggio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-12;133~art1 · fonte su Normattiva