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I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 1 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art10 · fonte su Normattiva