L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale. Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi. Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art9 · fonte su Normattiva