La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'articolo 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art36 · fonte su Normattiva