Il Ministro per i lavori pubblici il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art44 · fonte su Normattiva