Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purche' gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo vigente dal 3 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-12;1133~art3 · fonte su Normattiva