Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e' sostituito dai seguenti: "Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonche' alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi. Il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati".

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art8 · fonte su Normattiva