Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858. La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, puo' essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone terremotate ai comuni.

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art17 · fonte su Normattiva