Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti e' concesso all'acquirente, purche' residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante".
Testo vigente dal 16 marzo 1981
