All'articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi: "La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire. Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio".

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art24 · fonte su Normattiva