All'articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi: "La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire. Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio".
Testo vigente dal 16 agosto 1984
