In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili gia' espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sara' pari all'indennita' di espropriazione a suo tempo corrisposta. ((La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire. Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio)).

Testo vigente dal 17 agosto 1984

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