Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa autorizzata con l'articolo 6, nono comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e' elevata a lire 800 milioni. L'ulteriore stanziamento di cui al comma precedente sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1984. Alla suddetta spesa si fara' fronte con i fondi stanziati dall'articolo 28 della presente legge.

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art27 · fonte su Normattiva