Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e' aumentato da tre a cinque anni. Alla copertura del relativo onere - valutato in lire 500 milioni - si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo 28.

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art26 · fonte su Normattiva