Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978; n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita' debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'ispettorato generale per le zone terremotate, anche sulle unita' immobiliari non soggette a trasferimento.

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art8 · fonte su Normattiva