Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del, decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario e' concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorche' l'immobile sia stato oggetto di piu' trasferimenti".

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art9 · fonte su Normattiva