All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005";
  • b)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".

Testo vigente dal 27 dicembre 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-12-27;306~art2 · fonte su Normattiva