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Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole "lire 180.000". Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), e' elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977 n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981.
Testo in vigore dal 16 novembre 1981 al 29 settembre 1982
