Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorche'" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano". Al medesimo articolo 25 e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art12 · fonte su Normattiva