Le convenzioni di cui al precedente articolo 2, ed i relativi allegati, potranno essere, a richiesta tanto dell'ente concedente quanto di quello concessionario e con le forme di cui al successivo articolo 7, successivamente modificate, per adeguarle ad eventuali mutate e sopravvenute situazioni ed esigenze. In tal caso, fermo restando l'ammontare del contributo dello Stato, potra' essere accordata una congrua proroga della concessione. Le disposizioni di cui al precedente comma saranno applicate anche a nuove concessioni relative alla costruzione ed esercizio di autostrade che verranno assentite ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 1 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-28;287~art5 · fonte su Normattiva