Nel caso che uno stesso ente concessionario sia o divenga titolare di piu' concessioni riferite a tratti autostradali contigui, complementari, o comunque tra loro connessi, queste saranno unificate in una nuova concessione avente un'unica scadenza, non eccedente la durata dell'ultima concessione assentita e determinata dallo equilibrio di un nuovo ed unico piano finanziario, facente parte integrante della nuova stipulanda convenzione.

Testo vigente dal 1 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-28;287~art6 · fonte su Normattiva