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L'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 736, e' sostituito dal seguente: "Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aggiunto il seguente: Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, puo' mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale e' stato cancellato".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
