L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneita' psico- attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso".

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art5 · fonte su Normattiva