Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice e' integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa".
Testo vigente dal 4 marzo 1992
