Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:
- a)il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
- b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
- c)la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'articolo 9;
- d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- e)la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
- f)i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4".
Testo vigente dal 4 marzo 1992
