1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. 2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Testo vigente dal 13 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;280~art2 · fonte su Normattiva