Il primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

  • a)ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
  • b)privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
  • c)fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  • d)polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art12 · fonte su Normattiva