Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento".
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
