Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, e' composta da:
- a)il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
- b)il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- c)tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- d)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f)un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l)due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- m)due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- n)un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- o)un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- p)un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- q)quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
- r)sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- s)un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- t)un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- u)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- z)un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
- aa)un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
- bb)un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati". Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
