L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, gia' modificato dall'articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Commissioni consultive locali per la pesca marittima). - 1. La Commissione consultiva locale e' composta da:

  • a)il capo del compartimento marittimo;
  • b)il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
  • c)due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
  • d)tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
  • e)un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
  • f)un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
  • g)tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
  • h)un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
  • i)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
  • l)il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
  • m)un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • n)un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici. 2. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. 3. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto. 4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta. 5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. 6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art18 · fonte su Normattiva