Dopo l'articolo 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' inserito il seguente: "Art. 27-bis. - (Iniziative di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1› maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

  • a)non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;
  • b)per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
  • c)ogni persona sia di eta' superiore agli anni quattordici. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalita' necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art20 · fonte su Normattiva