[1]All'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari". Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art11 · fonte su Normattiva