A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

  • a)dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
  • b)dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
  • c)dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente: "IX". 234
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

2

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello III..................... L. 102.000 " IV..................... L. 107.000 " V..................... L. 113.000 " VI..................... L. 123.000 " VI-bis................... L. 131.000 " VII..................... L. 139.000 " VII-bis................... L. 150.000 " VIII.................... L. 161.000 " IX..................... L. 182.000" -(con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995." - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello III..................... L. 78.000 " IV..................... L. 82.000 " V..................... L. 86.000 " VI..................... L. 94.000 " VI-bis................... L. 100.000 " VII..................... L. 106.000 " VIII.................... L. 123.000 " IX..................... L. 140.000" -(con l'art. 35, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI L.123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000 " - (con l'art. 35, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. -(con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI L. 94.000 " VI-bis L. 100.000 " VII L. 106.000 " VIII L. 123.000 " IX L. 140.000 "

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359

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Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde: "Livello IV..........L. 179.000 Livello V.......... L. 187.000 Livello VI......... L. 200.000 Livello VI-bis.....L. 210.000 Livello VII........ L. 220.000 Livello VII-bis.... L. 229.500 Livello VIII....... L. 239.000 Livello IX......... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello IV...........L. 62.000 Livello V........... L. 65.000 Livello VI.......... L. 70.000 Livello VI-bis...... L. 74.000 Livello VII......... L. 78.000 Livello VII-bis..... L. 80.500 Livello VIII........ L. 83.000 Livello IX.......... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello IV.......... L. 134.000 Livello V...........L. 140.000 Livello VI.......... L. 150.000 Livello VI-bis...... L. 157.000 Livello VII......... L. 165.000 Livello VII-bis..... L. 172.000 Livello VIII........ L. 179.000 Livello IX.......... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo." Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 nel modificare l'art. 35 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 11) che "gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde: Livello V........ L. 187.000 Livello VI....... L. 200.000 Livello VI-bis... L. 210.000 Livello VII...... L. 220.000 Livello VII-bis... L. 229.500 Livello VIII..... L. 239.000 Livello IX....... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V........ L. 65.000 Livello VI....... L. 70.000 Livello VI-bis... L. 74.000 Livello VII...... L. 78.000 Livello VII-bis...L. 80.500 Livello VIII..... L. 83.000 Livello IX....... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V... L. 140.000 Livello VI... L. 150.000 Livello VI-bis... L. 157.000 Livello VII... L. 165.000 Livello VII-bis... L. 172.000 Livello VIII... L. 179.000 Livello IX... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo."

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

4

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 che a sua volta modifica l'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello IV lire 68.000 Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello IV lire 37.000 Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 che a sua volta modifica l'art. 35 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha conseguentemente disposto (con l'art. 42) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Testo vigente dal 18 agosto 1999

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