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Le mansioni ed il trattamento economico e di quiescenza degli operai e degli impiegati delle carriere esecutive, di concetto e ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, oltre che con legge, possono essere disciplinati anche con regolamento in attuazione di accordi stipulati tra il Governo ed i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione o le confederazioni sindacali di cui essi facciano parte. Il regolamento previsto dal precedente comma e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro od i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro. Resta ferma la necessita' dell'approvazione con legge della eventuale copertura finanziaria. Debbono in ogni caso essere disciplinati con legge lo stato giuridico, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza del personale delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. La procedura prevista dal primo e dal secondo comma si applica anche alla modifica, abrogazione o sostituzione delle disposizioni vigenti ancorche' contenute in leggi od in atti aventi valore di legge.

Testo in vigore dal 9 novembre 1970 al 4 settembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art24 · fonte del testo