Il trattamento economico di attivita' dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, e' stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilita' e i procedimenti disciplinari. Gli accordi sono triennali. Con le stesse modalita' indicate nel primo comma sara' fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato. Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parita' di trattamento economico a parita' di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti. L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' abrogato.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 391/1998

    Questione inammissibile
    27 novembre 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art9 · fonte su Normattiva