Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento. Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge, o regolamenti. Ciascun beneficio puo' essere, peraltro, goduto una sola volta. All'aumento di anzianita' di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici. Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi. In quest'ultimo caso gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato.
Testo vigente dal 15 ottobre 1971
