Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento. Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge, o regolamenti. Ciascun beneficio puo' essere, peraltro, goduto una sola volta. All'aumento di anzianita' di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici. Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi. In quest'ultimo caso gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/1985

    Questione infondata
    20 marzo 1985

    Il beneficio concesso ai dipendenti pubblici ex combattenti, consistente nell'attribuzione di tre aumenti periodici straordinari, in aggiunta a quelli consentiti come limite massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro, calcolati non più secondo le percentuali previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensì secondo quella statuita per gli impiegati civili dello Stato, non introduce una ingiustificata diversità di trattamento all'interno della generale categoria dei dipendenti pubblici, ne' può dirsi che pregiudichi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto, da un lato la differenziata situazione retributiva esistente nei diversi settori pubblici in cui si inserisce il provvedimento di favore, non può non essere rispecchiata così com'è e dall'altro, in tema di aumenti oltre il tetto massimo, il legislatore ben può discrezionalmente perequare la generale categoria dei pubblici dipendenti al livello minimo previsto dalla disciplina concernente gli impiegati civili dello Stato, senza con ciò comprimere le aspettative degli interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 3, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 3 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 82/1983

    Questione infondata
    7 aprile 1983

    Non contrasta con l'art. 3 Cost. la statuizione che, in tema di benefici combattentistici, il conseguimento della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, non puo` essere accordato a chi abbia raggiunto, nella carriera di appartenenza, il massimo grado. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata non fondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della L. 9 ottobre 1971 n. 824 - recante norme di attuazione, modificazione e integrazione della L. 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti - che contiene detta statuizione, tenuto conto che il dipendente, in tal caso, gode di un beneficio sostitutivo).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 3 Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;824~art3 · fonte su Normattiva