Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato. Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.
Testo vigente dal 9 novembre 1970
