Qualora, a parita' di programmi di esercizio, si determinino aumenti di unita' di traffico, e/o riduzione negli organici del personale, potra' essere riconosciuto al concessionario un decimo della parte differenziale della minor sovvenzione. L'ammontare della sovvenzione al netto dell'eventuale incentivazione di cui al primo comma, ed al lordo degli oneri di cui agli articoli 7 ed 8, non potra' comunque superare l'importo del relativo disavanzo risultante dal conto economico di esercizio aziendale, tenuto per i servizi sovvenzionabili, regolarmente approvato. Qualora, invece, si determinino, per due anni consecutivi, riduzioni di unita' di traffico non obiettivamente giustificate i cui minori introiti non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio e/o delle prestazioni del personale, la sovvenzione da accordare potra' essere ridotta di un importo non superiore a due decimi della parte differenziale relativa al maggiore intervento. Al terzo anno consecutivo il concessionario incorrera' di diritto nella decadenza della concessione.

Testo vigente dal 27 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art5 · fonte su Normattiva