Le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai servizi di navigazione interna in regime di concessione. Le disposizioni medesime sono altresi' applicate anche agli impianti aperti all'esercizio posteriormente alla data del 1° luglio 1952. Per gli impianti per i quali non sia stata ancora data applicazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, le sovvenzioni, da determinarsi con decorrenza dal primo esercizio annuale di cui si accerta la passivita', potranno superare i limiti stabiliti dall'articolo 2 della stessa legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1080~art3 · fonte su Normattiva