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A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato. Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

Testo in vigore dal 24 novembre 1981 al 3 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659~art1 · fonte su Normattiva