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A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato. Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. 2 Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1985, n. 413
2La L. 8 agosto 1985, n. 413 ha disposto (con l'art. 1) il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma del presente articolo, e' elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.
Testo in vigore dal 3 settembre 1985 al 25 febbraio 1995
