Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non e' dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire". Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire piu' vicine". Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente". Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Tale sanzione e' pari al 30 per cento se vi e' stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; e' pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformita' al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalita' di cui al quarto comma dell'articolo 17".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art10 · fonte su Normattiva