La facolta' di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalita' da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non e' attribuita dalla legge ad uno specifico organo, puo' essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non puo' modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art23 · fonte su Normattiva