Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Art. 30 — Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:
- a)predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b)deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- c)fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
- d)vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
- e)decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
- f)predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
- g)assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
