Art. 22 — Modifiche all'elezione dei consiglieri
Al primo comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando devono essere eletti quattro o piu' componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
